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Articolo 957 del Codice Civile

L’ art. 957 del Codice Civile è rubricato “Disposizioni inderogabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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