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Articolo 959 del Codice Civile

L’ art. 959 del Codice Civile è rubricato “Diritti dell’enfiteuta”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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