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Articolo 964 del Codice Civile

L’ art. 964 del Codice Civile è rubricato “Imposte e altri pesi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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