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Articolo 981 del Codice Civile

L’ art. 981 del Codice Civile è rubricato “Cessione dell’usufrutto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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