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Articolo 987 del Codice Civile

L’ art. 987 del Codice Civile è rubricato “Miniere, cave e torbiere”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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