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Articolo 991 del Codice Civile

L’ art. 991 del Codice Civile è rubricato “Alberi fruttiferi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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