Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 160 del Codice di procedura civile

Articolo 160 del Codice di procedura civile

L’articolo 160 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nullità della notificazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.