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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 239 del Codice di procedura civile

Articolo 239 del Codice di procedura civile

L’articolo 239 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mancata prestazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.



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