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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 241 del Codice di procedura civile

Articolo 241 del Codice di procedura civile

L’articolo 241 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.



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