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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 298 del Codice di procedura civile

Articolo 298 del Codice di procedura civile

L’articolo 298 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Effetti della sospensione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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