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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 306 del Codice di procedura civile

Articolo 306 del Codice di procedura civile

L’articolo 306 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rinuncia agli atti del giudizio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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