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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 317 del Codice di procedura civile

Articolo 317 del Codice di procedura civile

L’articolo 317 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rappresentanza davanti al giudice di pace”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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