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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 549 del Codice di procedura civile

Articolo 549 del Codice di procedura civile

L’articolo 549 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Contestata dichiarazione del terzo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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