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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 565 del Codice di procedura civile

Articolo 565 del Codice di procedura civile

L’articolo 565 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento tardivo” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.



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