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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 596 del Codice di procedura civile

Articolo 596 del Codice di procedura civile

L’articolo 596 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cessazione dell’amministrazione giudiziaria” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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