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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 649 del Codice di procedura civile

Articolo 649 del Codice di procedura civile

L’articolo 649 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sospensione dell’esecuzione provvisoria” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell’articolo 642.



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