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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 669 del Codice di procedura civile

Articolo 669 del Codice di procedura civile

L’articolo 669 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giudizio separato per il pagamento di canoni” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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