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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 778 del Codice di procedura civile

Articolo 778 del Codice di procedura civile

L’articolo 778 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Reclami contro lo stato di graduazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.

Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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