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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 97 del Codice di procedura civile

Articolo 97 del Codice di procedura civile

L’articolo 97 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Responsabilità di più soccombenti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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