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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 98 del Codice di procedura civile

Articolo 98 del Codice di procedura civile

L’articolo 98 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cauzione per le spese”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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