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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 76 della Costituzione Italiana

Articolo 76 della Costituzione Italiana

L’articolo 76 della Costituzione

Ecco il testo: 

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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