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Articolo 2 del Codice Penale

L'articolo 2 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato con il nome “Successione di leggi penali".

L'articolo 2 del codice penale è formato da sei commi, il primo dei quali riguarda il principio di irretroattività, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Un concetto abbastanza chiaro, difatti se fosse punibile un fatto che all’epoca della commissione non rientrava nella fattispecie di reato si lederebbe il concetto di tassatività del diritto penale e il brocardo latino “nulla poena sine lege”, principio base di questa sfera del diritto.

Al secondo comma è espresso il concetto opposto, secondo cui nessuno può essere punito con una legge posteriore che considerava quel fatto come reato, questo viene definito “favor rei” in termini giuridici, tant’è che anche colui che è stato già condannato alla pena deve essere liberato.

Il terzo comma è nuovamente ispirato al favor rei, il quale indica che nel caso di inflizione di pena detentiva, e in presenza di una legge posteriore all’entrata in vigore della nuova, che comportava una pena pecuniaria è da applicare quest’ultima, perchè meno lesiva della libertà del soggetto, in base all’articolo 1352.

Il quarto comma è molto importante ed esprime nella sua interezza il concetto del favor rei: nel caso di condanna si valuta quale delle pene, tenendo conto di quella del tempo di commissione del reato e quelle precedenti, è più lieve per il reo, meno lesiva della libertà personale. Il comma è breve, ma per spiegare bene questo principio è necessario un post dedicato, come questo qui: fai tap qui. In poche righe provo ad estrinsicare il concetto: pena meno lesiva non in senso assoluto, ma bensì si tiene conto del caso concreto, per capire meglio però è necessario un esempio, ma mi dilungherei troppo in questo post, pertanto ho deciso di crearne uno ad hoc al link qualche riga sopra.

Il quinto comma indica che quanto detto fino ad ora non si applica nel caso in cui ad infliggere la pena siano norme eccezionali o temporanee.

Il sesto ed ultimo comma, ci dice:”caro amico tutto quello che hai letto in questo articolo”, si applica non solo nei casi elencati, ma anche in caso di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge convertiti in legge con emendamenti, che ricordo hanno forza di legge.

Riporto qui sotto il testo dell'articolo 2 del Codice Penale italiano: 
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 1352.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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