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Codice di procedura civile italiano

Il codice di procedura civile, denominato anche codice Grandi o codice Grandi-Calamandrei, approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940 numero 1443 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 253 del 28 ottobre 1940 e infine entra in vigore il 21 aprile 1942.

Il codice è suddiviso in questo modo:

Libro I: Disposizioni Generali
Titolo I – Degli organi giudiziari (Articoli 1-68)
Titolo II – Del pubblico ministero (Articoli 69-74)
Titolo III – Delle parti e dei difensori (Articoli 75-98)
Titolo IV – Dell'esercizio dell'azione (Articoli 99-111)
Titolo V – Dei poteri del giudice (Articoli 112-120)
Titolo VI – Degli atti processuali (Articoli 121-162)

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale (Articoli 163 - 310)
Titolo II: Del procedimento davanti al giudice di pace (Articoli 311-322)
Titolo III: Delle impugnazioni (Articoli 323-408)
Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro (Articoli 409-473)

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo I – Del titolo esecutivo e del precetto (Articoli 474-482)
Titolo II – Dell'espropriazione forzata (Articoli 483-604)
Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio (Articoli 605-611)
Titolo IV – Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (Articoli 612-614)
Titolo V – Delle opposizioni (Articoli 615-622)
Titolo VI - Della sospensione e dell’estinzione del processo (Articoli 623-632)

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I – Dei procedimenti sommari (Articoli 633-705)
Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (Articoli 706-742 bis)
Titolo III: Della Copia e della collazione di atti pubblici (Articoli 743-746)
Titolo IV: Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni (Articoli 747-783)
Titolo V: Dello scioglimento di comunioni (Articoli 784-791)
Titolo VI: Del procedimento di liberazione degli immobili dalle ipoteche (Articoli 792-795)
Titolo VII: (Articoli 796-805), in seguito sbrogato
Titolo VIII: Dell’arbitrato (Articoli 806–840)
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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Chi sono gli Ermellini

Chi sono gli " Ermellini "? Spesso se sfogliate riviste specialistiche giuridiche vi sarete imbattuti in termini specifici e tecnici che vengono utilizzati solo in contesti e per materie predeterminate. Questi termini fanno parte del linguaggio specialistico, un esempio é proprio questo. Nel linguaggio giuridico si fa riferimento a questo termine per indicare i giudici della Corte Suprema di Cassazione, l'ultimo organo di giudizio di merito nell'ordinamento italiano.  Tale nomenclatura deriva dal loro particolare abbigliamento, utilizzato per le cerimonie piú formali, come ad esempio l'inaugurazione dell'anno giudiziario o alcune assemblee.  L'abbigliamento caratteristico é rappresentato da una lunga toga di colore rosso con i bordi traforati con pelliccia di ermellino . E proprio da questo deriva l'appellativo di Ermellini.

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L' articolo 16 del  Codice Civile é rubricato “ Atto costitutivo e statuto. Modificazioni ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 16 del Codice Civile italiano:  L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art...