Articolo 14 quinques della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 14 quinques Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni
dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei
ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l’opposizione è proposta dal Ministro competente.2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia
spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla
conferenza.3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di
conclusione della conferenza.4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al
quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre
amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione
di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della
conferenza con i medesimi effetti.5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella
riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le
amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito delle suddette
riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non
sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di
norma, all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla
scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri
possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di
conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri
può accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle
riunioni di cui ai commi 4 e 5.7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e
dalle relative norme di attuazione.
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