Articolo 22 della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale;e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati
all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che
non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono.5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non
rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale
cooperazione istituzionale.6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo
di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
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