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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 14 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 14 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 14 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Beni immobili e diritti reali immobiliari”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti;
d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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