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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 41 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 41 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 41 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Riscossione coattiva e prescrizione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell’ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall’art. 27.

2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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