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Articolo 2136 del Codice Civile

L’ art. 2136 del Codice Civile è rubricato “Inapplicabilità delle norme sulla registrazione“.

Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall’art. 2200.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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