Articolo 2137 del Codice Civile

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L' art. 2137 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dell'imprenditore agricolo".

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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