L'articolo 11 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Efficacia della legge nel tempo” .
Questo articolo afferma un concetto fondamentale la cosiddetta irretroattività della legge nel tempo, cioè gli effetti della legge possono prodursi solo per i fatti successivi alla sua emanazione.
Questo articolo afferma un concetto fondamentale la cosiddetta irretroattività della legge nel tempo, cioè gli effetti della legge possono prodursi solo per i fatti successivi alla sua emanazione.
Per esempio, nel diritto penale non si può punire un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato. Tuttavia, vi sono eccezioni: alcune norme penali possono avere effetto retroattivo, ad esempio quelle più favorevoli all’imputato (cd. favor rei).
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 11 delle preleggi del Codice Civile italiano:
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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