Articolo 800 del Codice Civile

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L' art. 800 del Codice Civile è rubricato “ Cause di revocazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Breve spiegazione:

L'articolo in esame disciplina due cause di revocazione della donazione: l'ingratitudine e la sopravvenienza di figli. Per revocazione si intende togliere efficacia alla donazione come se non fosse mai stata fatta (in termini giuridici: retroattivamente, ex tunc) e implica la restituzione del bene donato o ove non fosse possibile, la restituzione per equivalente (in parole semplici la restituzione del valore del bene in denaro).

Le cause di ingratitudine e sprovvenienza di figli sono disciplinate dagli articoli successivi all'articolo in esame: dall'801 all'804. 

In breve, per ingratitudine si intende: quando il donatario (colui che riceve la donazione) compie atti gravemente offensivi verso il donante, ad esempio: attentare alla sua vita, commettere reati gravi contro di lui o i suoi familiari, negargli assistenza dovuta. 

Per sopravvenienza di figli si intende: quando il donante (colui che fa la donazione), dopo la donazione: ha un figlio, oppure scopre di avere un figlio che non sapeva esistere, oppure ha un figlio che nasce dopo il testamento. 

In questi casi il donante può annullare la donazione, il procedimento è esplicato negli articoli 804-807 del Codice Civile.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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