L' art. 799 del Codice Civile è rubricato “ Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
Breve spiegazione:
La donazione è un contratto con cui una persona, denominata donante, trasferisce a titolo di liberalità (gratuitamente) un proprio bene a un altro soggetto, denominato donatario.
Quando una donazione è viziata e quindi nulla (ciò significa che è come se non fosse mai stata fatta), chi subisce la lesione può chiederne l’annullamento, ad esempio l’erede.
Quando una donazione è viziata e quindi nulla (ciò significa che è come se non fosse mai stata fatta), chi subisce la lesione può chiederne l’annullamento, ad esempio l’erede.
L’articolo 799 c.c. stabilisce una limitazione alla possibilità degli eredi o degli aventi causa del donante di far valere la nullità, che si verifica quando:
- Erano a conoscenza della causa di nullità della donazione;
- Dopo la morte del donante, hanno confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
In questi casi, gli eredi o aventi causa non possono più impugnare la donazione una volta che:
- l’hanno confermata, ad esempio con un atto scritto;
- oppure
vi hanno dato esecuzione volontaria, ad esempio consegnando i beni al donatario.
Esempio:
Tizio dona a Caio una casa, ma la donazione è nulla perché non è stata fatta con atto pubblico. Gli eredi, pur sapendo della nullità, dopo la morte di Tizio consegnano le chiavi a Caio. Con questa azione confermano la donazione e non potranno più contestarne la nullità.
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