Articolo 799 del Codice Civile

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L' art. 799 del Codice Civile è rubricato “ Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Breve spiegazione:

La donazione è un contratto con cui una persona, denominata donante, trasferisce a titolo di liberalità (gratuitamente) un proprio bene a un altro soggetto, denominato donatario.
Quando una donazione è viziata e quindi nulla (ciò significa che è come se non fosse mai stata fatta), chi subisce la lesione può chiederne l’annullamento, ad esempio l’erede. 
L’articolo 799 c.c. stabilisce una limitazione alla possibilità degli eredi o degli aventi causa del donante di far valere la nullità, che si verifica quando: 
  1. Erano a conoscenza della causa di nullità della donazione; 
  2. Dopo la morte del donante, hanno confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
L’articolo riguarda qualsiasi tipo di vizio che renda la donazione nulla, senza fare distinzione tra vizi di forma (ad esempio la mancanza della forma scritta richiesta dalla legge) o vizi sostanziali. 
In questi casi, gli eredi o aventi causa non possono più impugnare la donazione una volta che: 
- l’hanno confermata, ad esempio con un atto scritto; 
- oppure vi hanno dato esecuzione volontaria, ad esempio consegnando i beni al donatario. 

Esempio: 

Tizio dona a Caio una casa, ma la donazione è nulla perché non è stata fatta con atto pubblico. Gli eredi, pur sapendo della nullità, dopo la morte di Tizio consegnano le chiavi a Caio. Con questa azione confermano la donazione e non potranno più contestarne la nullità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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