La materia successoria rappresenta un ambito particolarmente delicato, disciplinato dal legislatore con estrema attenzione e precisione.
In questa breve guida verranno illustrati alcuni aspetti di dettaglio relativi all’apertura della successione.
L’obiettivo di questo blog è quello di rendere il linguaggio giuridico più accessibile, offrendo spiegazioni chiare e comprensibili anche per chi non opera nel settore.
Con il decesso di una persona si apre la successione: i beni di proprietà del de cuius, nonché le situazioni giuridiche a lui facenti capo, devono essere trasferiti ad altri soggetti, i cosiddetti eredi.
L’approfondimento relativo alla figura degli eredi e alla loro posizione giuridica sarà oggetto di un successivo contributo.
La prima domanda è: dove si apre la successione ereditaria?
La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius. Potrebbe ritenersi, erroneamente, che la successione si apra nel luogo del decesso; tuttavia, l’articolo 456 del Codice Civile stabilisce in modo espresso che il luogo di apertura della successione coincide con l’ultimo domicilio del defunto. Tale statuizione è fondamentale per definire anche il giudice competente per eventuali controversie successorie.
Ecco il testo dell’art. 456 cc:
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Esemplifichiamo: il signor Tizio durante una vacanza a seguito di un incidente stradale nella città X per le ferite occorse viene trasferito all’ospedale di Y, dove qualche giorno dopo decede.
In quale luogo si apre la successione? Nella città X, dove si è verificato l’incidente? Nella città Y, dove è avvenuto il decesso?
Oppure nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto?La risposta corretta è nell’ultimo domicilio, conformemente a quanto dispone l’articolo 456 del Codice Civile.
La seconda domanda è: cosa si intende per domicilio?
Domanda spontanea che deriva dalla lettura dell’articolo in esame, difatti non si parla di residenza, bensì di domicilio. L’articolo 456 cc deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 43 del Codice Civile che definisce il domicilio come
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Spesso domicilio e residenza coincidono, ma sono concettualmente due nozioni distinte. È opportuno approfondire le differenze in separata sede; qui basta sapere che, ai fini dell’art. 456 c.c., rileva il luogo in cui il de cuius aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
Ad esempio: Tizio, noto professionista, operava nella città Y, viveva stabilmente con la propria famiglia e qui aveva la maggior parte dei propri interessi personali: questa sarà considerata il suo ultimo domicilio, anche se la residenza anagrafica risultava nella città X.
Vi sono diversi elementi che permettono di accertare il domicilio: ad esempio, non è sufficiente considerare ultimo domicilio il luogo di lavoro, se il de cuius viveva stabilmente altrove o aveva interessi personali ed economici in un altro luogo;
Terza domanda: da quando diventerò proprietario dei beni del de cuius?
In tema successorio, si parla di continuità delle situazioni giuridiche: anche se l’eredità viene accettata dopo un mese, un anno o più (semplificando molto la disciplina), gli effetti decorrono dalla data di apertura della successione, cioè dal momento del decesso del de cuius.
Ciò significa che l’erede subentra nei rapporti patrimoniali del defunto retroattivamente, come se fosse diventato proprietario dei beni già alla data della morte.
Tale principio garantisce che non vi siano interruzioni tra la morte del de cuius e il subentro degli eredi.
L’accettazione può essere espressa o tacita, ma è sempre retroattiva sul piano patrimoniale.
Tuttavia, l’attesa nell’accettazione può comportare conseguenze pratiche, ad esempio in tema fiscale: la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro 12 mesi dall’apertura della successione, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.
Riassunto brevissimo del tema di oggi:
La successione si apre nell’ultimo domicilio del de cuius, cioè il luogo dove aveva stabilito la sede principale dei propri interessi e affari. Gli eredi divengono proprietari dei beni dal momento dell’apertura della successione retroattivamente, anche se accettano l’eredità in un momento successivo.
Vuoi una consulenza da parte di un Avvocato o devi presentare la dichiarazione di successione? Accedi all’area dedicata.