Articolo 798 del Codice Civile

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L' art. 798 del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità per vizi della cosa ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina la responsabilità per i vizi della cosa donata, rispondendo alla domanda: il donante risponde dei vizi della cosa donata? 
Nel contratto di compravendita il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia priva di vizi; diverso è invece il regime previsto per il contratto di donazione, poiché il donante, per spirito di liberalità, attribuisce un bene ad un’altra persona senza ricevere nulla in cambio. In tale contesto il legislatore ha previsto un’attenuazione della garanzia: il donante, infatti, non risponde degli eventuali vizi della cosa donata. 
Vi è tuttavia un’unica eccezione espressa dal medesimo articolo: il donante risponde se ha taciuto dolosamente i vizi, cioè se era a conoscenza del difetto e ha volontariamente omesso di informarne il donatario. 
Ulteriore limite è rappresentato dalla clausola “salvo patto speciale”: l’art. 798 c.c. consente infatti alle parti di derogare alla regola generale e di convenire che il donante assuma la garanzia per i vizi della cosa donata. Tale pattuizione, in quanto clausola accessoria del contratto di donazione, deve essere stipulata nella stessa forma dell’atto principale (cosiddetto “principio dell’unità della forma”). Poiché la donazione è un negozio solenne che richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico ex art. 782 c.c., anche il patto speciale deve rivestire la medesima forma.

Esempio: 

Caio dona a Tizio la propria auto; dopo qualche tempo il motore si rompe, Caio non risponderà dei vizi della cosa donata. A meno che non era stato diversamente stabilito con atto scritto o se aveva dolosamente taciuti i vizi. 




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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