Articolo 782 del Codice Civile

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L' art. 782 del Codice Civile è rubricato “ Forma della donazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Ultimo comma abrogato




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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