Articolo 783 del Codice Civile

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L' art. 783 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni di modico valore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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