Articolo 2138 del Codice Civile

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L' art. 2138 del Codice Civile è rubricato “Dirigenti e fattori di campagna".

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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