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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 441 quater del Codice di procedura civile

Articolo 441 quater del Codice di procedura civile

L’articolo 441 quater del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Licenziamento discriminatorio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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