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Articolo 1570 del Codice Civile

L’ art. 1570 del Codice Civile è rubricato “Rinvio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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