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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1569 del Codice Civile

Articolo 1569 del Codice Civile

L’ art. 1569 del Codice Civile è rubricato “Contratto a tempo indeterminato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.




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