Articolo 18 della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 18 Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte
di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
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