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AvvocatoDigitale.comBlog241/90Articolo 17 bis della Legge 241 del 7 agosto 1990

Articolo 17 bis della Legge 241 del 7 agosto 1990

L’articolo 17 bis  della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche
e gestori di beni o servizi pubblici
“.


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Ecco il testo: 

Art. 17 bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche
e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione
procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso,
il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di
termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il
concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le
amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche
da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute
dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui
all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti
termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del
diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

Se vuoi consultare gli altri articoli delle Legge 241/1990 aggiornata al 2017, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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