Articolo 17 della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 17 Valutazioni tecniche
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano
essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale e della salute dei cittadini.3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
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