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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 262 del Codice di procedura civile

Articolo 262 del Codice di procedura civile

L’articolo 262 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Poteri del giudice istruttore”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località.

Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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