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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 671 del Codice di procedura civile

Articolo 671 del Codice di procedura civile

L’articolo 671 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sequestro conservativo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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