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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 670 del Codice di procedura civile

Articolo 670 del Codice di procedura civile

L’articolo 670 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sequestro giudiziario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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