Articolo 671 del Codice di procedura civile

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L'articolo 671 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sequestro conservativo"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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