Articolo 670 del Codice di procedura civile

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L'articolo 670 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sequestro giudiziario"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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