L'articolo 669 quaterdecies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ambito di applicazione" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
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