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Articolo 1464 del Codice Civile

L’ art. 1464 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità parziale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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